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Trasferimento all'estero e obbligo di iscrizione IPASVI

La Federazione nazionale Collegi dà riscontro alla nostra nota del 14/1/16 prot. 123/2016 – AKA/1 – c.b. facendo presente quanto segue.
L’art. 11 del DLCPS 23/9/1946 n. 233 all’ultimo comma così letteralmente dispone:
“Nel caso di cui alla lettera b) (di trasferimento all'estero della residenza dell'iscritto) il sanitario che eserciti all'estero la libera professione ovvero presti la sua opera alle dipendenze di ospedali, di enti o di privati, può mantenere, a sua richiesta, l'iscrizione all'Albo dell'Ordine o del Collegio professionale dal quale è stato cancellato (10)”.
(10) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 10 luglio 1960, n. 736, e così sostituito dall'art. 1, L. 14 dicembre 1964, n. 1398.
E' riconosciuta pertanto la facoltà (non l’obbligo) all’iscritto di mantenere l’iscrizione all’albo, su sua espressa richiesta, nel caso eserciti la professione all’estero.
Si ricorda l'opportunità di acquisire i crediti ECM attraverso i numerosi corsi FAD. I corsi residenziali svolti all'estero attualmente sono riconosciuti al 50% dal sistema nazionale ECM.

Il Presidente
Stefano Bazzana

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