Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
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L'atto di notorietà (o atto notorio) è l'atto, pubblico, con il quale una persona (deponente) rende una dichiarazione, in presenza di più testimoni o di altri deponenti, attorno a uno o più fatti giuridici notoriamente conosciuti da tali persone (ed eventualmente da una cerchia più vasta).
In quanto atto pubblico, l'atto di notorietà fa prova legale sulla provenienza dai deponenti e su quanto fatto o dichiarato davanti al funzionario pubblico o al privato esercente una funzione pubblica (come il notaio) che lo riceve. Non fa, invece, prova legale circa i contenuti delle dichiarazioni. In altre parole, non fa prova legale dell'esistenza di fatti giuridici ma solo della loro notorietà.
L'atto di notorietà è conosciuto da vari ordinamenti di civil law: Italia, Francia, Spagna ecc. Nei paesi di common law una funzione simile è svolta dall'affidavit.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Già l'art. 7 del D.P.R. 2 agosto 1957, n. 678 aveva previsto la possibilità di rendere la dichiarazione anche dinanzi al segretario comunale o al funzionario competente a ricevere la documentazione, ogniqualvolta fosse richiesta la presentazione di un atto di notorietà a un organo della pubblica amministrazione.
Un'ulteriore agevolazione è stata introdotta dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che ha previsto la possibilità di sostituirlo, negli stessi casi, con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Questa possibilità è stata in seguito ampliata ed è ora sancita dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) laddove stabilisce che:
"1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà".