Parere sull'obbligo di conseguire gli ECM per chi ricopre una posizione amministrativa
In merito alla richiesta di indicazioni sull'obbligo di conseguire i crediti ECM da parte dell'Infermiere che svolge mansioni amministrative, in quanto giudicato non idoneo alle mansioni di infermiere dal medico della medicina del lavoro, si risponde come segue.
Si ricorda che è esonerato dall'obbligo dell'E.C.M.:
- il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; SEGUE ARTICOLO
Parere sulla possibilità per l'Ostetrica di effettuare prelievi venosi
Di seguito, il parere della Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI in merito alla possibilità per l'Ostetrica di effettuare prelievi venosi.
Diamo riscontro alla nota di cui al riferimento, con la quale si chiedeva se un'ostetrica è abilitata ed autorizzata ad effettuare prelievi venosi in ospedale, facendo presente quanto sopra. Come noto la professione infermieristica e ostetrica è declinata dalle disposizioni della legge 42/1999 che all'art.1, comma 2, che così letteralmente dispone: "Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinalo dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profîli professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali". SEGUE ARTICOLO
Parere sul ruolo dell'Infermiere nel riposizionamento della PEG
In merito al quesito sul ruolo dell'Infermiere in caso di rimozione accidentale della Gastrostomia Endoscopica Percutanea (PEG), viene dato il seguente parere.
Nella nostra Regione non è autorizzata la sostituzione della PEG al domicilio o in RSA da parte dell'infermiere, anche se in alcuni servizi o strutture questo avviene tramite stesura di protocollo e procedura specifici. Diversamente, nella regione Veneto avviene già la sostituzione al domicilio da parte di infermieri competenti con autorizzazione da parte dell’ASL di appartenenza. SEGUE ARTICOLO
Parere sulla firma dell'Infermiere nel prelievo per interreazione in caso di trasfusioni ematiche
In merito al quesito sulla firma dell'Infermiere nel prelievo per interreazione in caso di trasfusioni ematiche, viene dato il seguente parere.
La normativa in materia è molto chiara. I riferimenti principali sono i seguenti: Raccomandazione n° R (95) 15 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla Preparazione, Uso e Garanzia di Qualità degli Emocomponenti adottata dal Comitato dei Ministri il 12 ottobre 1995. Legge 21 ottobre 2005, n. 219 " Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati ". Ministero della Salute Raccomandazione n.5 del marzo 2008 per la prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0. SEGUE ARTICOLO
Raccomandazione per la prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0
Ministero della Salute, Raccomandazione n. 5, Marzo 2008.
La reazione trasfusionale da incompatibilità AB0 può rappresentare un evento avverso drammatico ed è sempre dovuta ad errore. La reazione trasfusionale AB0 rappresenta un importante evento sentinella (1) che può e deve essere prevenuto. Attualmente, nel nostro paese, alcuni ospedali hanno già attivato misure preventive per contrastare l’occorrenza di tale evento: con la presente raccomandazione si intende fornire uno strumento operativo a supporto degli operatori da implementare in tutte le strutture sanitarie del nostro paese. SEGUE ARTICOLO
Normativa per l’utilizzo dell’apparecchio radiologico amplificatore di brillanza
Al quesito sulla normativa vigente in merito all'utilizzo dell'amplificatore di brillanza da parte di infermieri, viene risposto come segue.
Con l’emanazione del DLgs187/2000 all’articolo 5 sulle “Responsabilità” viene detto innanzi tutto che ogni esposizione medica è effettuata sotto la responsabilità dello specialista (dove per specialista si intende: il medico chirurgo in possesso della specializzazione nella disciplina in cui rientra l’intervento stesso per svolgimento di attività radiodiagnostiche complementari all’esercizio clinico) quantunque fosse presente il TSRM; inoltre sempre all’articolo 5 si legge che gli aspetti pratici per l’esecuzione della procedura o di parte di essa possono essere delegati dallo specialista al tecnico sanitario di radiologia medica o all’infermiere. SEGUE ARTICOLO
Parere sull'assistenza ad adulti da parte dell'Infermiere pediatrico
Alla richiesta di indicazioni sulla possibilità per l'Infermiere pediatrico di prestare assistenza ad adulti, viene dato il seguente parere.
Il quesito posto riguarda l’ambito di intervento e quindi di responsabilità giuridicamente ed operativamente attribuito e attribuibile all’infermiere pediatrico rispetto a quanto stabilito essere l’ambito di intervento e di correlata responsabilità dell’infermiere. Trattasi infatti di due diversi profili professionali regolamentati da provvedimenti normativi differenti ancorchè entrambi afferenti all’area delle professioni sanitarie di cui all’art. 6, comma 3 del D. Lgs.vo n. 502/92 e successive modificazioni come specificamente richiamate dalla legge 42/99. SEGUE ARTICOLO
Parere relativo all'Operatore socio sanitario
Vengono date le seguenti risposte a tre quesiti relativi all'Operatore socio sanitario.
Quesito 1. In riferimento alla preparazione e somministrazione della terapia in RSA da parte operatori diversi, qualora non esistesse normativa che indichi che sia lo stesso operatore a preparare e somministrare, è sufficiente la tracciabilità del processo (firma di chi prepara e di chi somministra)?
Gli errori nella somministrazione della terapia sono tra le prime cause di eventi avversi all'interno dei servizi sanitari. SEGUE ARTICOLO
Parere sul Dlgs. n. 153/2009 sui nuovi "Servizi erogati dalle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Ssn"
In merito al Dlgs. n.153/2009 sui nuovi "Servizi erogati dalle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Ssn", viene dato il seguente parere.
Dlgs Farmacie: il testo licenziato dal Consiglio dei ministri limita l'esercizio professionale autonomo degli infermieri in farmacia. Lo schema di Dlgs licenziato il 2 ottobre dal Consiglio dei ministri sui nuovi "Servizi erogati dalle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Ssn", contrariamente a quanto ci si aspettava, limita gravemente l’esercizio autonomo degli infermieri all’interno delle farmacie. SEGUE ARTICOLO
Parere sul volontariato infermieristico nel servizio 118
Alla richiesta di parere sul volontariato infermieristico nel servizio 118 viene data la risposta seguente.
A riscontro del richiesto parere di sintesi sulla questione sollevata di recente da alcuni enti ed associazioni a proposito dell’utilizzo di soccorritori volontari presso il 118, i quali sono in possesso dei titoli (abilitazione ed iscrizione all’Albo) per l’esercizio della professione infermieristica. SEGUE ARTICOLO