Normativa per l’utilizzo dell’apparecchio radiologico amplificatore di brillanza
Scritto daAl quesito sulla normativa vigente in merito all'utilizzo dell'amplificatore di brillanza da parte di infermieri, viene risposto come segue.
Con l’emanazione del DLgs187/2000 all’articolo 5 sulle “Responsabilità” viene detto innanzi tutto che ogni esposizione medica è effettuata sotto la responsabilità dello specialista (dove per specialista si intende: il medico chirurgo in possesso della specializzazione nella disciplina in cui rientra l’intervento stesso per svolgimento di attività radiodiagnostiche complementari all’esercizio clinico) quantunque fosse presente il TSRM; inoltre sempre all’articolo 5 si legge che gli aspetti pratici per l’esecuzione della procedura o di parte di essa possono essere delegati dallo specialista al tecnico sanitario di radiologia medica o all’infermiere. SEGUE ARTICOLO