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Mercoledì, 30 Giugno 2010 16:25

Normativa per l’utilizzo dell’apparecchio radiologico amplificatore di brillanza

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Al quesito sulla normativa vigente in merito all'utilizzo dell'amplificatore di brillanza da parte di infermieri, viene risposto come segue.    
Con l’emanazione del DLgs187/2000 all’articolo 5 sulle “Responsabilità” viene detto innanzi tutto che ogni esposizione medica  è effettuata sotto la responsabilità dello specialista  (dove per specialista si intende: il medico chirurgo in possesso della specializzazione nella disciplina in cui rientra l’intervento stesso  per svolgimento di attività radiodiagnostiche complementari all’esercizio clinico) quantunque fosse presente il TSRM; inoltre sempre all’articolo 5 si legge che gli aspetti pratici per l’esecuzione della procedura o di parte di essa possono essere delegati dallo specialista al tecnico sanitario di radiologia medica o all’infermiere. SEGUE ARTICOLO

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