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Risposta al quesito relativo  al lavoro part time e attività libero professiionale.
E’ pervenuta richiesta di parere legale, su taluni atti e comportamenti di un’Azienda Sanitaria , con particolare riferimento a talune interpretazioni, dalla stessa formulate, sulla normativa di riferimento del parere.
Letti i documenti prodotti, consultata la normativa e la giurisprudenza di riferimento, consultato il nostro legale, si esprime la seguente risposta al quesito SEGUE ARTICOLO

Risposta quesito relativo alla possibilità di effettuare sia attività d’impresa che attività libero professionale.
Secondo quanto disposto dall’art. 45 delle ”Norme di comportamento per l’esercizio autonomo della professione infermieristica “ << L’esercizio della libera professione è incompatibile con l’esercizio di attività imprenditoriali, anche di piccole dimensioni, in nome proprio o in nome altrui.
Il divieto espresso dal suddetto art. 45 è motivato dal fatto che l’infermiere libero professionista che esercita anche attività imprenditoriale è esposto al rischio di fallimento dell’attività imprenditoriale i cui effetti coinvolgerebbero anche la sfera professionale, compromettendo lo svolgimento della stessa in maniera corretta e coerente con le norme deontologiche ( in riferimento ad esempio alle riservatezza nell’attività infermieristica libero professionale). SEGUE ARTICOLO

Risposta parere su attività professionale infermieristica presso case di cura.

In corredo alla richiesta di parere, relativo alle modalità organizzative del lavoro di infermieri non dipendenti dalle case di cura di concerto con quelli invece dalle stesse assunti e dei conseguenti profili dì legittimità sul piano gius-lavoristico, il Collegio IPASVI della provincia di Brescia dopo acquisizione di parere del proprio Consulente Legale formula la seguente risposta. SEGUE ARTICOLO

Risposta al quesito relativo alla possibilità  di aprire un Ambulatorio infermieristico.  (Parere del nostro legale)
E' senza dubbio possibile per un infermiere che intende esercitare la propria attività in regime libero professionale aprire un ambulatorio infermieristico. Giova ricordare che l'apertura del citato ambulatorio è regolata dall'art. 193 RD 27 luglio 1934 n. 1265, il quale prescrive che: "nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico - chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti, senza speciale autorizzazione del Sindaco, il quale la concede dopo avere sentito il parere del consiglio provinciale di sanità: SEGUE ARTICOLO

 

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