Riguardo al quesito relativo alle competenze dell’Infermiere nell’Emotrasfusione, viene dato il seguente parere.
La materia, relativa al quesito in oggetto, è regolata da numerose disposizioni. Va richiamato innanzitutto il D.p.r. 24 agosto 1971 n. 1256 per il quale (artt. 91, primo comma, e 93 secondo comma) “la trasfusione del sangue e degli emoderivati deve essere eseguita sotto costante controllo medico ... il medico che esegue la trasfusione di sangue o degli emoderivati deve discrezionalmente valutare la gravità delle eventuali reazioni trasfusionali considerate le indicazioni alla trasfusione, le condizioni generali del paziente, le particolari terapie, le eventuali precedenti trasfusioni e la velocità di infusione". SEGUE ARTICOLO